[1]finanziari derivati (articolo 112 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

[2]1. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio. 2. I componenti negativi di cui al comma 1 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

  • a)per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
  • b)per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi dell'articolo 103, comma 4, lettere a) e b);
  • c)per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
  • d)in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c). 3. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali. 4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalita' di copertura di attivita' o passivita', ovvero sono coperte da attivita' o passivita', i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attivita' o passivita' rispettivamente coperte o di copertura. 5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a insiemi di attivita' e passivita'. 6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita' di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art121 · fonte del testo

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