Art. 112 t.u.i.r. — Strumenti finanziari derivati

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(( Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, diverse da:

  • a)quelle poste in essere esclusivamente con finalita' di copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d);
  • b)quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui alle lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell'articolo 109. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalita' di copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:
  • a)i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;
  • b)i contratti derivati con titolo sottostante;
  • c)i contratti derivati su valute;
  • d)i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
  • a)per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
  • b)per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;
  • c)per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
  • d)in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalita' di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio". 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione dei commi 2 e 3.)) 115
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 153.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 22 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1998 al 1 gennaio 2004. 122 parole tolte, 623 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alleaggiunto: Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, diverse da:

aggiunto: a) quelle poste in essere esclusivamente con finalita' di copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d);

aggiunto: b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui alle lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell'articolo 109. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalita' di copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:

aggiunto: a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;

aggiunto: b) i contratti derivati con titolo sottostante;

aggiunto: c) i contratti derivati su valute;

aggiunto: d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

aggiunto: a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;

aggiunto: c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma tolto: 1 dell'articolo 87 e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f) aggiunto: 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

aggiunto: d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalita' di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio". 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione dei commi 2 e 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 153.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art112 · fonte del testo

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