Art. 20 t.u.i.r. — Prestazioni pensionistiche
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Abrogato dal 1 gennaio 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Abrogato dal 1 gennaio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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10 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2006 al 1 gennaio 2007. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi gia' assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Se la prestazione e' non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica e' inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art20 · fonte del testo
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