Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 106 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12400/2026

    3 maggio 2026

    Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa in quanto costo inerente all'attività, la loro deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso, che, quale elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.

    Art. 106 t.u.i.r. · Art. 1382 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 222 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 gennaio 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2016 — 12 gennaio 2019per 3 anni
  4. 27 giugno 2015 — 1 gennaio 2016per 6 mesi
  5. 1 gennaio 2014 — 27 giugno 2015per un anno
  6. 5 agosto 2009 — 1 gennaio 2014per 4 anni
  7. 22 agosto 2008 — 5 agosto 2009per 12 mesi
  8. 4 ottobre 2005 — 22 agosto 2008per 3 anni
  9. 1 gennaio 2004 — 4 ottobre 2005per un anno
  10. 20 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  11. 31 dicembre 1986 — 20 gennaio 1998testo originarioper 11 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2019 al 1 gennaio 2027. 295 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. tolto: 147. aggiunto: 117

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art106 · fonte del testo

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