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[1]Nella fissazione degli stipendi o dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.
[2]Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere usati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.
[3]Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni, non puo' essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualita' di provvisori o di avventizi, puo' essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.
[4]In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, e' attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad assegno personale pari alla differenza tra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.
[5]Quando nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.
[6]Sono nulle le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonche' quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi, assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
