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[1]Nella fissazione degli stipendi o dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

[2]Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere usati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

[3]Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni, non puo' essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualita' di provvisori o di avventizi, puo' essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

[4]In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, e' attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad assegno personale pari alla differenza tra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.

[5]Quando nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

[6]Sono nulle le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonche' quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi, assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 263/1983

    Questione infondata
    26 settembre 1983

    Non vi e` omogeneita` di situazioni tra impiegati e salariati dei comuni e delle provincie da un lato, personale ospedaliero, ufficiali sanitari, medici, veterinari condotti e ostetriche condotte dall'altro. Pertanto non viola il principio di uguaglianza il riconoscimento solo a questi ultimi, a determinati effetti economici e di carriera del servizio precedentemente prestato, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro. (Nel caso di specie e` stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 228, comma terzo, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto non consente, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro, che il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei Comuni e delle Province possa essere riconosciuto agli effetti della anzianita` e degli aumenti periodici di stipendio.).

    Art. 3 cost. · Art. 228 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 264/1983

    Questione infondata
    26 settembre 1983

    L'art. 36 della Costituzione impone al legislatore di garantire lo stesso trattamento economico a coloro che esplicano uguali mansioni, nell'ambito di rapporti di lavoro aventi le medesime caratteristiche. Non garantisce, invece, il riconoscimento dei servizi non di ruolo, ai fini economici, al momento del passaggio in ruolo. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 228, comma terzo, parte seconda, R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e 26 L. 28 ottobre 1970 n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n. 249), i quali prevedono la valutazione per meta` del servizio non di ruolo prestato, a determinati fini economici.).

    Art. 228 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 36 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1942

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. 20 parole tolte, 70 parole aggiunte in 6 capoversi.

Nella fissazione degli stipendi tolto: e aggiunto: o dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione tolto: dei aggiunto: del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tolto: fra aggiunto: tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere tolto: fissati aggiunto: usati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle tolto: province aggiunto: provincie presso altre amministrazioni, non puo' essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianita' … precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualita' di provvisori o di avventiziaggiunto: , puo' essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato. tolto: Non e' consentita la valutazione ne nello

aggiunto: In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado aggiunto: che, tenuto conto degli aumenti periodici tolto: gia' conseguiti aggiunto: conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, e' attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad assegno personale pari alla differenza tra tale stipendio e quello goduto nel grado inferioreaggiunto: , da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.

Quando nella fissazione del trattamento economico tolto: o aggiunto: e di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

Sono nulle tolto: di pieno diritto le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonche' quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorziaggiunto: , assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi tolto: o aggiunto: e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla tolto: cassa aggiunto: Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art228 · fonte del testo

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