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[1]Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione dei personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti fra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

[2]Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

[3]Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre amministrazioni, non puo' essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualita' di provvisori o di avventizi puo' essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato. Non e' consentita la valutazione ne nello stipendio del nuovo grado degli aumenti periodici gia' conseguiti nel grado inferiore.

[4]Quando nella fissazione del trattamento economico o di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

[5]Sono nulle di pieno diritto le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonche' quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi o salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 263/1983

    Questione infondata
    26 settembre 1983

    Non vi e` omogeneita` di situazioni tra impiegati e salariati dei comuni e delle provincie da un lato, personale ospedaliero, ufficiali sanitari, medici, veterinari condotti e ostetriche condotte dall'altro. Pertanto non viola il principio di uguaglianza il riconoscimento solo a questi ultimi, a determinati effetti economici e di carriera del servizio precedentemente prestato, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro. (Nel caso di specie e` stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 228, comma terzo, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto non consente, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro, che il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei Comuni e delle Province possa essere riconosciuto agli effetti della anzianita` e degli aumenti periodici di stipendio.).

    Art. 3 cost. · Art. 228 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 264/1983

    Questione infondata
    26 settembre 1983

    L'art. 36 della Costituzione impone al legislatore di garantire lo stesso trattamento economico a coloro che esplicano uguali mansioni, nell'ambito di rapporti di lavoro aventi le medesime caratteristiche. Non garantisce, invece, il riconoscimento dei servizi non di ruolo, ai fini economici, al momento del passaggio in ruolo. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 228, comma terzo, parte seconda, R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e 26 L. 28 ottobre 1970 n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n. 249), i quali prevedono la valutazione per meta` del servizio non di ruolo prestato, a determinati fini economici.).

    Art. 228 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 36 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art228 · fonte del testo

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