Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non vi e` omogeneita` di situazioni tra impiegati e salariati dei comuni e delle provincie da un lato, personale ospedaliero, ufficiali sanitari, medici, veterinari condotti e ostetriche condotte dall'altro. Pertanto non viola il principio di uguaglianza il riconoscimento solo a questi ultimi, a determinati effetti economici e di carriera del servizio precedentemente prestato, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro. (Nel caso di specie e` stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 228, comma terzo, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto non consente, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro, che il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei Comuni e delle Province possa essere riconosciuto agli effetti della anzianita` e degli aumenti periodici di stipendio.).
Art. 3 cost. · Art. 228 Testo unico della legge comunale e provinciale
L'art. 36 della Costituzione impone al legislatore di garantire lo stesso trattamento economico a coloro che esplicano uguali mansioni, nell'ambito di rapporti di lavoro aventi le medesime caratteristiche. Non garantisce, invece, il riconoscimento dei servizi non di ruolo, ai fini economici, al momento del passaggio in ruolo. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 228, comma terzo, parte seconda, R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e 26 L. 28 ottobre 1970 n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n. 249), i quali prevedono la valutazione per meta` del servizio non di ruolo prestato, a determinati fini economici.).
Art. 228 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 36 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990. 339 parole tolte, 13 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nella fissazione degli stipendi o dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.aggiunto: Testo unico-art. 228
tolto: Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere usati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.
tolto: Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni, non puo' essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualita' di provvisori o di avventizi, puo' essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.
tolto: In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, e' attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad assegno personale pari alla differenza tra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.
tolto: Quando nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.
tolto: Sono nulle le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonche' quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi, assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art228 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.