Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/09/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma

terzo, r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e

provinciale) e 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249), promosso con ordinanza

emessa il 23 novembre 1977 dal Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto da Mariotti Francesco contro il

Comune di Rimini, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 1 ottobre 1971 al Tribunale Amministrativo Regionale

per l'Emilia-Romagna Mariotti Francesco, impiegato del Comune di

Rimini, impugnò le deliberazioni 16 e 26 aprile 1971, 19 luglio 1971,

con le quali il Consiglio Comunale di Rimini - nel procedere al

riassetto dei ruoli, delle carriere e delle retribuzioni del personale

- aveva considerato per intero il precedente servizio da lui prestato

nella carriera direttiva quale funzionario di ruolo dal 26 febbraio

1956 e per metà il servizio prestato quale funzionario avventizio

nella medesima carriera dal 1 luglio 1940.

Il TAR dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 23 novembre 1977, ritenne

rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata - in

riferimento all'art. 36 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 228, comma terzo, r.d. 3 marzo

1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e 26

legge 28 ottobre 1970, n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18

marzo 1968, n. 249).

L'ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26

settembre 1979.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 16 ottobre 1979, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

L'art. 228, comma terzo, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, prescrive,

nella parte seconda, che il servizio prestato dagli impiegati e

salariati dei Comuni e delle Province presso la stessa amministrazione,

precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori

o avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti

degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per

gli impiegati dello Stato.

L'art. 26 legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed

integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il

riordinamento delle Amministrazioni dello Stato, per il decentramento

delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni

dei dipendenti), prevede la valutazione per metà del servizio,

comunque prestato, anteriormente alla nomina nella stessa carriera, ai

fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle

qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore

dei relativi decreti delegati. Tali norme, ad avviso del giudice "a

quo", sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione - il

quale prescrive che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione

proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro - perché

prevedono una valutazione del servizio prestato dall'impiegato del

Comune quale avventizio diversa da quella del servizio di ruolo, mentre

non vi sarebbe differenza sostanziale tra le prestazioni di un

dipendente di ruolo e quelle del dipendente fuori ruolo, che ricoprono

lo stesso posto, essendo eguali sia il titolo di studio e la

preparazione professionale richiesti per la nomina, sia le mansioni

svolte sia i rischi ed i disagi imposti, sia il grado di

responsabilità.

Questa diversa valutazione non potrebbe ritenersi giustificata

dalla mancata sottoposizione del dipendente avventizio a quella

verifica della preparazione e capacità attraverso le prove di concorso

di ammissione, alle quali è stato invece soggetto il personale di

ruolo, sia perché la nomina degli impiegati di ruolo a seguito di

concorso non costituisce un principio inderogabile e subisce eccezioni,

sia perché il permanere dell'impiegato nella stessa attività comporta

notoriamente un affinamento delle sue capacità lavorative ed un

miglioramento del suo rendimento e, proprio per tale maggiore

produttività individuale in connessione con la maggiore anzianità di

qualifica, sono previsti gli aumenti periodici di stipendio nelle loro

diverse denominazioni.

La questione non è fondata.

Il principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro - proclamato

dall'art. 36, comma primo, della Costituzione - impone al legislatore

di attribuire lo stesso trattamento economico a coloro che esplicano le

medesime mansioni, e, quindi, per quanto concerne la fattispecie in

esame, di corrispondere all'impiegato non di ruolo, all'atto

dell'immissione in ruolo, lo stipendio con le relative indennità nella

stessa misura spettante all'impiegato di ruolo, con la medesima

qualifica, all'inizio del suo rapporto di pubblico impiego.

L'invocato principio tuttavia non opera retroattivamente né può

dunque essere applicato nel senso di ritenere costituzionalmente

garantita la completa equiparazione, sia pure ai soli effetti

economici, del pregresso servizio non di ruolo a quello di ruolo.

Invero la proporzione della retribuzione alla quantità e qualità

del lavoro prestato - prescritta dal citato art. 36 della Costituzione

- va accertata con riferimento al momento in cui l'attività lavorativa

è svolta nell'ambito di rapporti di impiego aventi le stesse

caratteristiche, mentre l'equiparazione del precedente servizio non di

ruolo a quello successivo di ruolo, effettuata dopo l'immissione in

ruolo, comporterebbe il disconoscimento dei ben precisi caratteri

distintivi delle due forme di rapporto, quello di ruolo e l'altro non

di ruolo, che sono stati posti in evidenza da questa Corte con la

sentenza n. 52 del 1981.

Al riguardo è sufficiente rilevare che l'impiegato di ruolo è

assunto a seguito del superamento delle prove del concorso di

ammissione, previsto e disciplinato da particolari norme in adempimento

del precetto generale dell'art. 97, comma ultimo, della Costituzione,

il quale prescrive che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si

accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Oltre a questa differenza del modo di costituzione, il rapporto non

di ruolo si distingue da quello di ruolo perché ha la funzione di

soddisfare esigenze eccezionali ed indilazionabili, ma transitorie

della Pubblica Amministrazione; quini, carattere fondamentale di esso

è la sua precarietà, e la relativa disciplina giuridica, in linea

generale, è ben diversa da quella dell'impiego di ruolo (sentenza

citata n. 52 del 1981).

Il permanere dell'impiegato, prima non di ruolo, poi di ruolo,

nella medesima attività ed il conseguente affinamento delle sue

capacità lavorative e miglioramento del suo rendimento giustificano

l'immissione dell'avventizio in ruolo, quale giusto riconoscimento del

modo con cui ha svolto le sue mansioni, ma non comportano

necessariamente, alla stregua dei principi costituzionali, la

equiparazione del servizio non di ruolo a quello di ruolo, neppure ai

soli effetti economici, per la netta distinzione tra queste due forme

di rapporto di pubblico impiego, già posta in evidenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 228, comma terzo, parte seconda, r.d. 3 marzo 1934, n. 383

(Testo unico della legge comunale e provinciale) e 26 legge 28 ottobre

1970, n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n.

249), proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art.

36, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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