Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non vi e` omogeneita` di situazioni tra impiegati e salariati dei comuni e delle provincie da un lato, personale ospedaliero, ufficiali sanitari, medici, veterinari condotti e ostetriche condotte dall'altro. Pertanto non viola il principio di uguaglianza il riconoscimento solo a questi ultimi, a determinati effetti economici e di carriera del servizio precedentemente prestato, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro. (Nel caso di specie e` stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 228, comma terzo, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto non consente, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro, che il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei Comuni e delle Province possa essere riconosciuto agli effetti della anzianita` e degli aumenti periodici di stipendio.).
Art. 3 cost. · Art. 228 Testo unico della legge comunale e provinciale
L'art. 36 della Costituzione impone al legislatore di garantire lo stesso trattamento economico a coloro che esplicano uguali mansioni, nell'ambito di rapporti di lavoro aventi le medesime caratteristiche. Non garantisce, invece, il riconoscimento dei servizi non di ruolo, ai fini economici, al momento del passaggio in ruolo. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 228, comma terzo, parte seconda, R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e 26 L. 28 ottobre 1970 n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n. 249), i quali prevedono la valutazione per meta` del servizio non di ruolo prestato, a determinati fini economici.).
Art. 228 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 36 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990 aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. tolto: 142 aggiunto: 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art228 · fonte del testo
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