Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, e' valutato per meta' ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme piu' favorevoli. Le anzianita' eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente.

Testo vigente dal 9 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art26 · fonte del testo

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