Corte costituzionale

Sentenza n. 263/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/09/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 228, comma

terzo, r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e

provinciale), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sul ricorso

proposto da Masuelli Francesco ed altri, iscritta al n. 762 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51 del 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 27 gennaio 1975 al Tribunale Regionale Amministrativo

per il Piemonte Masuelli Francesco, Rossi Pietro, Quadrelli Giovanni,

Ricci Bruna, Zanassi Mario, dipendenti del Comune di Tortona,

impugnarono il provvedimento 12 novembre 1974, con il quale il Comitato

Regionale di controllo sugli atti dei Comuni aveva annullato la

delibera 12 ottobre 1974 del Consiglio Comunale di Tortona perché tale

delibera aveva riconosciuto, agli effetti della carriera e del

trattamento economico, il servizio prestato dagli istanti presso altre

Amministrazioni, nonostante il divieto contenuto nel comma terzo

dell'art. 228 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge

comunale e provinciale).

Il TAR del Piemonte, con ordinanza 19 maggio 1976, ritenne

rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione, sollevata dai

ricorrenti, concernente la legittimità costituzionale del citato art.

228, comma terzo, Testo unico della legge comunale e provinciale.

L'ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 23

febbraio 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 14 marzo 1977, chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

L'art. 228, comma terzo, r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico

della legge comunale e provinciale) prescrive, nella parte prima, che

il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei Comuni e delle

Province presso altre amministrazioni non può essere riconosciuto in

loro favore agli effetti della anzianità e degli aumenti periodici di

stipendio. Tale norma, ad avviso del Tribunale Amministrativo Regionale

per il Piemonte, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione

perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

impiegati e salariati dei Comuni e delle Province, da una parte, e,

dall'altra, il personale ospedaliero - per il quale il servizio

precedentemente prestato in altro ospedale o in altri enti locali è

valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio e del

trattamento di quiescenza, a norma dell'art. 34 d.P.R. 27 marzo 1969,

n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) -

nonché gli ufficiali sanitari, i medici ed i veterinari condotti, le

ostetriche condotte, ai quali gli artt. 41 e 42 r.d. 27 luglio 1934, n.

1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) - come sostituiti dagli artt.

1 e 3 legge 15 febbraio 1963, n. 151 - riconoscono, a tutti gli

effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri

enti locali.

Di questa disparità di trattamento non sarebbe possibile, secondo

il giudice "a quo", individuare una ragionevole giustificazione

specialmente per quanto concerne gli ufficiali sanitari, i medici ed i

veterinari condotti e le ostetriche condotte perché queste sono le

uniche categorie di dipendenti comunali non sottoposti alla limitazione

prevista dalla norma impugnata.

La questione non è fondata.

Non esiste la disparità di trattamento che viene denunciata

perché le situazioni, poste a confronto dal giudice "a quo", non sono

omogenee e, quindi, non è configurabile la violazione del principio di

eguaglianza.

Invero il personale ospedaliero, gli ufficiali sanitari, i medici

ed i veterinari condotti, le ostetriche condotte, già dipendenti di

altri enti locali, continuano a svolgere nel nuovo ospedale o nel nuovo

Comune, ove sono stati destinati, la medesima attività sanitaria

esplicata negli enti o Comuni dai quali provengono. Questa prosecuzione

della medesima attività sanitaria comporta logicamente la unificazione

dei servizi sanitari prestati presso enti diversi, aventi tutti la

stessa finalità di tutela della salute pubblica, esigenza primaria

dell'intera collettività. Tale finalità particolare rende priva di

rilievo la circostanza che la prestazione di attività sanitaria sia

stata effettuata presso enti distinti.

Ben diversa è la situazione dei dipendenti amministrativi dei

Comuni e delle Province perché costoro possono essere destinati ad uno

qualsiasi degli Uffici e servizi per mezzo dei quali dette

Amministrazioni realizzano le loro finalità, senza che le mansioni,

attribuite nell'Ente di provenienza, debbano necessariamente essere

quelle stesse che svolgeranno nel nuovo Ente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 228, comma terzo, r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico

della legge comunale e provinciale), proposta dal Tribunale

Amministrativo Regionale per il Piemonte con l'ordinanza in epigrafe,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari