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[1](Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

[3]Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda la detta somma.

Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 17 gennaio 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 157/1994

    Altra decisione
    21 aprile 1994

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. in legge 14 gennaio 1994, n. 19, entrato in vigore successivamente alla ordinanza di rimessione, che ha elevato da lire 480.000 a lire 5.000.000 (con previsione di aggiornamenti in relazione alle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita) il limite monetario di valore delle cause di responsabilità per danno erariale avanti alla Corte dei conti, al di sotto del quale, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, è consentito il ricorso alla procedura di determinazione presidenziale del danno. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 55 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art55 · fonte del testo

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