Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/1994

Altra decisione · depositata il 21/04/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

  • art. 5legge 19/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio

decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle

leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 1

aprile 1993 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la

Regione Sicilia sul giudizio di responsabilità promosso dal

Procuratore generale nei confronti di Tattaresu Gavino, iscritta al

n. 581 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 aprile 1993, il Presidente

della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei

conti - nel corso del giudizio di responsabilità per danno erariale

proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti contro

Tattaresu Gavino - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214

(Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti),

"nella parte in cui limita la possibilità di determinazione

presidenziale del danno da risarcire alle sole cause di valore non

superiore a lire 480.000", in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione;

che il remittente, ritenuto di poter far ricorso, su conforme

richiesta del Pubblico Ministero, per la determinazione del danno,

alla procedura di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1214 del 1934,

ha rilevato che il limite monetario previsto dalla norma citata,

rimasto immutato dal 1972, risulta ormai datato ed avulso da ogni

significato economico, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente alla emanazione della ordinanza

di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 15 novembre

1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo

della Corte dei conti), convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;

che l'art. 5, ottavo comma, di tale decreto eleva il limite di

somma di cui alla norma impugnata a lire 5.000.000, prevedendo

altresì l'aggiornamento di detto limite, in relazione alle

variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Corte dei conti;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza

della questione da parte del giudice a quo, alla stregua di tale ius

superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al presidente della sezione

giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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