[1](Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

[3]Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda la detta somma. 15 22 27

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1961, n. 1345

15

La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

22

Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che il limite di somma di cui al presente articolo e' elevato a L. 5.000.000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

27

Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che il limite di somma di cui al presente articolo e' elevato ad euro 5000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti.

Testo vigente dal 3 dicembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 157/1994

    Altra decisione
    21 aprile 1994

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. in legge 14 gennaio 1994, n. 19, entrato in vigore successivamente alla ordinanza di rimessione, che ha elevato da lire 480.000 a lire 5.000.000 (con previsione di aggiornamenti in relazione alle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita) il limite monetario di valore delle cause di responsabilità per danno erariale avanti alla Corte dei conti, al di sotto del quale, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, è consentito il ricorso alla procedura di determinazione presidenziale del danno. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 55 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1994 al 3 dicembre 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che il limite di somma di cui al presente articolo e' elevato ad euro 5000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art55 · fonte del testo

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