[1](Art. 14, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8 - 5° comma - e art. 9, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sara' trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

[3]Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e' chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

[4]Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

  • a)di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;
  • b)di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
  • c)di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art25 · fonte del testo

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