Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1983 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma

settimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme

sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo

1976 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di

Filipponi Alessandro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9

giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a carico di

Filipponi Alessandro - imputato della contravvenzione di cui all'art.

87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle

norme sulla circolazione stradale), perché, munito della patente

speciale per minorati fisici di categoria F, guidava autovettura

particolarmente adattata con volante a cinque razze, diversa da quella

specificamente indicata sulla patente - il Tribunale di Grosseto, con

ordinanza pronunciata all'udienza 10 marzo 1976, sollevò, di ufficio,

la questione di legittimità costituzionale del citato art. 87, comma

settimo, d.P.R. n. 393 del 1959, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 151 del 9 giugno 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 30 giugno 1976, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Grosseto ritiene l'art. 87, comma settimo,

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale) in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in

quanto determinerebbe una diversità di trattamento priva di razionale

giustificazione dato che prevede le pene congiunte dell'arresto da 2 a

4 mesi e dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per la guida, da

parte di un minorato fisico, di veicolo della stessa specie di quello

indicato nella patente, mentre il medesimo art. 87, nell'ultimo comma

(aggiunto dall'art. 5 legge 14 febbraio 1974, n. 62), stabilisce la

più lieve pena alternativa dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda

da lire 15.000 a lire 40.000 per la guida, da parte di chiunque e,

quindi, anche di un minorato, di veicolo di categoria diversa o adibito

ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la patente,

che costituisce un fatto più allarmante e pericoloso. Nel caso di

specie lo stesso minorato, se avesse guidato, privo dei necessari

requisiti, un veicolo di categoria diversa o adibito ad uso diverso da

quello per cui avesse ottenuto la patente, senza il prescritto

provvedimento prefettizio di estensione (art. 80, comma settimo, T.U.

citato) e senza le prescrizioni indicate sulla patente di cui in

effetti disponeva, sarebbe stato passibile di una pena notevolmente

più lieve e "non di specie congiunte", come si esprime l'ordinanza,

nonostante l'intuitiva maggiore pericolosità della condotta, mentre è

soggetto a pena più grave per aver guidato un veicolo oggettivamente

idoneo e con l'osservanza delle prescrizioni impostegli, anche se

diverso da quello indicato specificamente nella patente.

2. - La questione non è fondata.

Non sussiste la disparità di trattamento per previsione

legislativa di sanzione più lieve per fatto più grave - ravvisata dal

Tribunale di Grosseto sulla base dell'asserita applicabilità, al

minorato fisico, nella ipotesi specificata nell'ordinanza di rinvio,

della sanzione più lieve prevista dal comma ultimo del menzionato art.

87 - perché tale comma non concerne in alcun modo i mutilati ed i

minorati fisici.

Invero il comma ultimo dell'art. 87 - aggiunto dall'art. 5 legge n.

62 del 1974 - riguarda esclusivamente i conducenti, idonei per

condizioni fisiche e psichiche, che, muniti di patenti di guida per

motoveicoli e autoveicoli, guidano senza i prescritti requisiti "i

motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80",

il quale, nel testo dell'art. 2 legge n. 62 del 1974, fa specifico

riferimento esclusivamente ai titolari di patenti A. B, C, imponendo ad

essi particolari requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali

per la guida di determinati tipi di veicoli ad elevate prestazioni per

velocità e potenza.

Conseguentemente l'unica sanzione applicabile ai mutilati e

minorati fisici, che guidano veicolo diverso da quello munito degli

adattamenti ritenuti necessari dall'Ispettorato della Motorizzazione

Civile e specificamente indicati nel documento di abilitazione, è

quella prevista dal comma settimo dell'art. 87 T.U. n. 393 del 1959.

Nello stesso senso è la costante giurisprudenza della Corte di

Cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico

delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Tribunale di

Grosseto, con ordinanza 10 marzo 1976, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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