Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1983 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma

ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme

sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 24

gennaio 1976 dal Pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di

Lucato Pietro, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29

dicembre 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Lucato Pietro -

imputato del reato di cui all'art. "87, comma ottavo", d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),

perché, munito di patente della categoria F, guidava una autovettura

diversa da quella indicata dalla Prefettura nella stessa patente - il

Pretore di Chieri, con ordinanza pronunciata all'udienza 24 gennaio

1976, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità

costituzionale del citato art. "87, comma ottavo", d.P.R. n. 393 del

1959, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del

29 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Chieri ha sollevato, di ufficio, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. "87, comma ottavo", d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione

stradale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, avendola

ritenuta rilevante ai fini della decisione del procedimento penale e

non manifestamente infondata. Ha premesso che dal dibattimento era

emerso che l'autovettura guidata dall'imputato era identica, quanto

agli adattamenti richiesti dalla sua minorazione fisica, ad altra da

lui posseduta in precedenza ed indicata sulla sua patente di categoria

"F". Ha rilevato che l'art. "87, comma ottavo", citato decreto n. 393

del 1959 sottopone ad identica sanzione sia la violazione dell'obbligo

"formale" della indicazione del veicolo nella patente, sia la

violazione dell'obbligo di munire il veicolo degli adattamenti

richiesti dalle particolarità del caso.

Ha ritenuto che fosse logico prevedere una sanzione per entrambe le

suddette violazioni, ma indiscutibile la ben diversa gravità di esse;

che, quindi, la punibilità delle due infrazioni con la stessa pena

detentiva si ponesse in contrasto con il principio di eguaglianza

inteso anche, secondo il costante insegnamento della Corte

costituzionale, come parametro della ragionevolezza della norma

ordinaria.

2. - La questione non è fondata.

Il Pretore di Chieri ha erroneamente indicato come norma impugnata

il comma "ottavo" dell'art. 87 d.P.R. n. 393 del 1959.

Le specifiche sanzioni dell'arresto da due a quattro mesi e

dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per il mutilato od il minorato

fisico - che, munito della patente della categoria "F", guida veicolo

diverso da quello indicato nella patente stessa e specialmente adattato

in relazione alla sua mutilazione o minorazione - sono previste dal

precedente comma settimo del medesimo art. 87, che deve, quindi,

individuarsi quale norma impugnata.

3. - Questa Corte - con giurisprudenza costante anche nella

specifica materia dei reati previsti dal citato d.P.R. n. 393 del 1959

- ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore

statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano

essere la qualità e la misura della pena; e che, finché siffatto

potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi è

violazione dell 'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 121 e n. 160

del 1973; n. 1 del 1975; n. 72 del 1980; n. 103 e n. 199 del 1982).

Nel caso di specie il legislatore non irrazionalmente ha

considerato equivalenti le due ipotesi ritenute diverse dal Pretore di

Chieri: la violazione dell'obbligo della indicazione, nella patente di

categoria "F", del veicolo provvisto dei particolari adattamenti

richiesti dalla mutilazione o menomazione fisica; la violazione

dell'obbligo di munire il veicolo di questi particolari adattamenti.

Invero l'annotazione dello specifico veicolo nella patente di

categoria "F" non ha affatto carattere formale; ha carattere

sostanziale, come ha più volte affermato la Corte di cassazione,

perché viene effettuata dopo l'accertamento da parte dell'Ispettorato

della Motorizzazione Civile che quel determinato veicolo è stato

munito degli adattamenti resi necessari dalla mutilazione o minorazione

fisica del conducente. La natura costitutiva di tale accertamento e

della conseguente annotazione esclude che prima di essi il veicolo,

anche se munito degli adattamenti necessari, possa essere guidato.

Altrimenti ritenendo, la valutazione dell'idoneità di quegli

adattamenti, effettuata esclusivamente e direttamente dall'interessato,

sostituirebbe quella dell'organo tecnico amministrativo particolarmente

qualificato, al quale è demandato l'accertamento preventivo della

esistenza di tutti i requisiti richiesti per un fine di garanzia e di

tutela del pubblico e privato interesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico

delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Pretore di

Chieri, con ordinanza 24 gennaio 1976, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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