Superando un precedente indirizzo orientato nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, la giurisprudenza più recente della Corte, salvo qualche eccezione, si è andata consolidando nel senso opposto, secondo cui, salvo che non ricorrano "esigenze d'ordine generale e superiori finalità di giustizia", la tutela giudiziaria non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi, con la conseguente incostituzionalità di norme che prevedono preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei rimedi. In questo ordine di idee, in altre sentenze si è ritenuto, in via interpretativa, che quando, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, questa debba ritenersi implicitamente consentita come diretta applicazione dell'art. 24 Cost., cui l'intero sistema della garanzia deve essere adeguato. Pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò - deve dirsi con la sola, delle possibili interpretazioni, conforme a Costituzione, che ai sensi dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122, secondo cui il sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione in mancanza del pagamento in misura ridotta ovvero del ricorso al Prefetto costituisce titolo esecutivo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria ne' la fa decadere. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122). - Sulla linea del precedente indirizzo, nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto: S. n. 186/1972; 130/1970. Per il recente e attuale orientamento, invece, con pronunce di incostituzionalità, S. nn. 406/1993; 15/1991 e 530/1989, con pronunce interpretative, S. nn. 781/1988 e 693/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 141 Testo unico circolazione stradale · Art. 22 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 24 cost. · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale