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[1]11 L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. 11 Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 11

  • a)alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
  • b)alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
  • c)alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
  • d)alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  • e)ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali; 11
  • f)alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
  • f-bis)ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
  • g)ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  • h)ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  • i)ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  • l)ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
  • m)ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
  • m-bis)ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; 11
  • m-ter)alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; 11
  • n)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.(3)((11a)) Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo. (11) Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

[2](art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

3

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento."

D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122

11

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Corte Costituzionale

11a

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 7 dicembre 2018, n. 231 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen.".

Testo in vigore dal 13 dicembre 2018 al 6 agosto 2020

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 179/2020

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, sebbene i rimettenti si dolgano, rispettivamente, della non menzione nel certificato del casellario giudiziale - nella formulazione antecedente e successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 122 del 2018 - della sola sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità e del solo provvedimento che dichiara estinto il reato in esito al suo positivo svolgimento, dalla motivazione e dalla logica delle ordinanze di rimessione si evince che essi sollecitano un intervento additivo dal quale discenda la non menzione nei certificati del casellario chiesti dall'interessato di entrambi i provvedimenti.

    Art. 24 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 186 c.d.s. · Art. 25 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 231/2018

    Ha colpito questo articolo
    7 dicembre 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP presso il Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale chiesti dall'interessato non siano riportate le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell'art. 464-quater del codice di procedura penale e le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464-septies cod. proc. pen. Come eccepito, il giudizio a quo appare destinato a concludersi con pronuncia di estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova, senza che le disposizioni censurate possano trovare in alcun modo applicazione in tale sede, concernendo piuttosto una fase procedimentale successiva. Nel giudizio di cognizione il giudice non può in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale, le cui questioni potranno venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto in executivis. ( Precedente citato: ordinanza n. 414 del 2000 ).

    Art. 24 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 25 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 464-quater c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 87/2008

    Altra decisione
    4 aprile 2008

    Deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 ( recte : 15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nonché degli artt. 24, 25 e 26 ( rectius : artt. 24, comma 1, lettera n) , 25, comma 1, lettera n) , e 26, comma 1, lettera b ) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, abrogando il procedimento di riabilitazione del fallito, non hanno previsto la ultrattività della previgente disciplina nei confronti di coloro che siano stati dichiarati falliti con integrale applicazione, della pregressa normativa. Infatti, successivamente al deposito delle ordinanze di remissione, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2007, che, da un lato, all'art. 21, comma 1, ha espressamente abrogato talune delle norme censurate, dall'altro, al comma 2 del medesimo articolo, ha previsto che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli artt. 24, comma 1, lettera n ), e 26, comma 1, lettera b ), del d.P.R. n. 313 del 2002, all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento. Inoltre, è intervenuta la sentenza n. 39 del 2008 che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli art. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ha precisato che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche «dopo la chiusura del fallimento [...] senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela», di talché, alla luce di tutte le indicate sopravvenienze, deve nuovamente essere valutata la perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 24 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 25 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 26 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2018 al 13 dicembre 2018. 8 parole tolte, 50 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: (Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

aggiunto: m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

aggiunto: m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169tolto: . 1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 7 dicembre 2018, n. 231 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen.".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art24 · fonte del testo

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