Art. 23 — Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.
Abrogato dal 27 ottobre 2019
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.
Abrogato dal 27 ottobre 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2003 al 27 ottobre 2019. 32 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta. (art. 689 c.p.p.)aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art23 · fonte del testo
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