Art. 92
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[1]La dichiarazione di applicabilita' dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90, e' fatta per decreto ministeriale, che affidera' pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carita' locale; ed ove siano interessati piu' comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carita' del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.
[3]Per le istituzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilita' dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovra' designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.
[4]Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sara' emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso e' ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'art. 81.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916
