Art. 90
Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70: Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi; Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati; Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
