Art. 92
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]La dichiarazione di applicabilita' dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90, e' fatta per decreto ministeriale, che affidera' pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carita' locale; ed ove siano interessati piu' comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carita' del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.
[3]((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 DICEMBRE 1915, N. 1847)). 1 ((...)) il provvedimento definitivo sara' emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso e' ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'art. 81. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847
1Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924
