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[1]La dichiarazione di applicabilita' dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90, e' fatta per decreto ministeriale, che affidera' pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carita' locale; ed ove siano interessati piu' comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carita' del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

[2]Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carita', i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto e' stabilito nell'art. 70.

[3]((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 DICEMBRE 1915, N. 1847)). 1 ((...)) il provvedimento definitivo sara' emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso e' ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'art. 81. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847

1

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Per le istituzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilita' dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovra' designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

tolto: Nell'uno e nell'altro caso,aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 DICEMBRE 1915, N. 1847.... il provvedimento definitivo sara' emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847

    Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art92 · fonte del testo

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