Art. 78
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[1]Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.
[2]E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.
[3]Rimane pero' l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.
[4]L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed e' punito con una penalita' pecuniaria da lire 50 a lire 500.
[5]L'impiegato od addetto in qualsiasi qualita' ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, e' sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva puo' essere dispensato dal servizio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
