Art. 88
[1]L'applicazione delle penalita' sancite negli articoli 13, 17, 78, 84, e 89 della presente legge e' di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.
[2]Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
