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[1]((Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di piu' Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino piu' provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

[2]Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorita' locali, debbono essere, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

[3]Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. 66 parole tolte, 171 parole aggiunte in 4 capoversi.

Tutte le propostetolto: , che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti aggiunto: di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate tolto: ai termini aggiunto: a norma dell'art. 34, tolto: ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di piu' comuni aggiunto: e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di piu' Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino piu' provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

aggiunto: Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorita' locali, debbono essere, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

tolto: Nel termine di 30aggiunto: Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione tolto: gli aggiunto: od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare tolto: al prefetto le loro osservazioni tolto: ed opposizioni.

tolto: Su di esse debbono dare parere cosi' l'amministrazione o l'autorita' che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa aggiunto: od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art68 · fonte del testo

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