Art. 34
[1]Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali e' richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.
[2]Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorita' politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
