Art. 94
[1]E' pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:
- a)Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sara', con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;
- b)Cosi' per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovra' mantenersi una amministrazione speciale, quando piu' provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;
- c)Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.
[2]L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
