[1]Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite, che amministrano lasciti a favore dei carcerati, delle famiglie di essi e dei liberati dal carcere, saranno sottoposti a riforme per coordinare l'erogazione delle rendite dei lasciti stessi con le finalita' dei Consigli di patronato.
[2]In deroga alle disposizioni vigenti, le riforme saranno promosse dalle Amministrazioni interessate, ed approvate con decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno o di quello della giustizia e degli affari di culto, a seconda che trattisi di lasciti amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da confraternite.
[3]L'iniziativa delle proposte potra' esser presa anche dai Consigli di patronato, ma dovra' in questo caso essere sentita l'Amministrazione interessata: ove questa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta, non abbia adottata alcuna deliberazione, e', senz'altro, reputata assenziente.
[4]Contro il decreto Reale e' ammesso ricorso soltanto per motivi di illegittimita'.
[5]Il ricorso non ha effetto sospensivo.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 9 maggio 1932 - Anno X
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Mussolini -Rocco - Mosconi - Gazzera - Sirianni - Baldo - Bottai - Ciano.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 6 giugno 1932
