Art. 68
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[1]Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'art. 34, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di piu' comuni.
[2]Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.
[3]Su di esse debbono dare parere cosi' l'amministrazione o l'autorita' che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
