Art. 5
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[1]((La Congregazione di carita' e' composta di cinque membri nei Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.
[2]Dei detti membri, due per i Comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i Comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sei per i Comuni con piu' di 50,000 sono nominati dal Sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e di beneficenza; gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale nella sessione di autunno, e di questi non piu' della meta' o del numero intero immediatamente superiore alla meta' puo' appartenere in pari tempo al Consiglio comunale.
[3]Il presidente e' scelto dalla Congregazione medesima tra i suoi membri. Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.
[4]Per deliberazione della Congregazione di carita', approvata dal Sottoprefetto, puo' essere ammesso a far parte della Congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.
[5]Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.
[6]L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la netta rendita derivante, secondo i casi, dalla liberalita' o dal patrimonio dell'opera amministrata ecceda rispettivamente la somma di L. 1000 per i Comuni con meno di 5000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni da 5000 a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Decreto 11 febbraio 1924
4con decorrenza dal 1 marzo 1924
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 3 aprile 1928
