Art. 5
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[1]((La Congregazione di carita' e' composta di cinque membri nei Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove nei Comuni con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.
[2]Dei detti membri, tre per i Comuni con meno di 5000 abitanti, cinque per i Comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sette per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti, sono nominati dal Sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; gli altri sono eletti, dal Consiglio comunale nella sessione di autunno e di questi non piu' della meta' puo' appartenere in pari tempo al Consiglio stesso.
[3]Il presidente e' scelto dalla Congregazione medesima tra i suoi membri.
[4]Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.
[5]Per deliberazione della Congregazione di carita', approvata dal Sottoprefetto, puo' essere ammesso a far parte della Congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.
[6]Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o un rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
