Art. 5
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[1]La congregazione di carita' e' composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.
[2]Per deliberazione della congregazione di carita', approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, puo' inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerna la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.
[3]Puo' pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di una opera pia, amministrata dalla congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
