Art. 47
[1]Se l'amministrazione disciolta e' la congregazione di carita', la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa puo' farne delegazione ad uno o piu' dei suoi membri.
[2]Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.
[3]Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non piu' di tre mesi.
[4]L'indennita' del commissario e' a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
