[1]((La Congregazione di carita' e' amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei Comuni con piu' di 100,000 abitanti.

[2]Il presidente e' nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

[3]Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne e' fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il Comune per il quale la designazione stessa e' richiesta. Le persone designate debbono pero' appartenere, per residenza o per esercizio di attivita' produttiva, al Comune stesso.

[4]Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

[5]Per deliberazione del presidente, sentito il parere dei Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, puo' essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

[6]Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

[7]L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalita' o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente a somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 3 aprile 1928

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1928

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1926 al 3 aprile 1928. 145 parole tolte, 196 parole aggiunte in 8 capoversi.

La Congregazione di carita' e' tolto: composta di cinque aggiunto: amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con tolto: una popolazione inferiore a 5000 aggiunto: popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di tolto: nove con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.

tolto: Dei detti membri, due per i Comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i Comuni che abbiano da 5000 a 50 aggiunto: 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitantitolto: , e sei per i aggiunto: e di 8 nei Comuni con piu' di tolto: 50,000 sono nominati dal Sottoprefetto, ed, ove sia possibile, aggiunto: 100,000 abitanti.

aggiunto: Il presidente e' nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e tolto: di beneficenza; gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale nella sessione di autunno, e di questi non piu' della meta' o del numero intero immediatamente superiore alla meta' puo' appartenere in pari tempo al Consiglio comunale aggiunto: beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

tolto: Il presidente e' scelto dalla Congregazione medesima tra i suoi membri. Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anniaggiunto: Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne e' fatta dalle Associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il Comune per il quale la designazione stessa e' richiesta. Le persone designate debbono pero' appartenere, per residenza o per esercizio di attivita' produttiva, al Comune stesso.

aggiunto: Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Per deliberazione tolto: della Congregazione di carita', approvata dal Sottoprefetto aggiunto: del presidente, sentito il parere dei Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, puo' essere ammesso a far parte tolto: della Congregazione medesima aggiunto: del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole tolto: e alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole tolto: della istituzione aggiunto: dell'istituzione e della rilevanza del tolto: suo patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di tolto: un'opera aggiunto: un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la tolto: netta rendita aggiunto: rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalita' o dal patrimonio dell'opera amministrata tolto: ecceda rispettivamente laaggiunto: , ecceda rispettivamente a somma di L. 1000 per i Comuni con tolto: meno di 5000 aggiunto: popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20,000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni tolto: da 5000 aggiunto: con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art5 · fonte del testo

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