Art. 29
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[1]((Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
[2]Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, ne' quelle degli amministratori o degli impiegati ma servono per ottenere dall'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.
[3]La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria di responsabilita', quando e' preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorita' medesima, non vi adempia)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
