[1](Art. 72 decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 49, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931. n. 1227).

[2]Il presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Universita' o Istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 164/1982

    Questione infondata
    22 ottobre 1982

    La limitazione di responsabilia` ai casi di dolo o colpagrave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore, denunciata per la ingiustificata disparita` di trattamento che creerebbe rispetto agli altri funzionari e dipendenti pubblici, che rispondono, di norma, anche dei casi di colpa lieve, e` costituzionalmente legittima. E cio` in base a quanto ha gia` rilevato la Corte nella sentenza n. 54 del 1975 e cioe` che si tratta degli amministratori di un ente tipico, dotato di particolare autonomia, e che nei consigli siedono soggetti per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacita` e dai quali non e` quindi esigibile un grado massimo di diligenza nell'esecizio di una gestione economica e finanziaria; che la non rilevanza del grado di colpa non costituisce una costante del sistema in tema di responsabilita`, presentandosi al riguardo non poche eccezioni; mentre analoghe attenuazioni di responsabilita`, sono dettate rispetto agli amministratori ed impiegati dei Comuni, delle province e dei Consorzi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52 R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 riproposta senza addurre nuovi elementi di giudizio tali da indurre la Corte a modificare la precedente decisione n. 54 del 1975 con la quale era gia` stata ritenuta infondata). - cfr. S. n. 54/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 54/1975

    Questione infondata
    12 marzo 1975

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (t.u. delle leggi sull'istruzione superiore), per la parte in cui limita al dolo e alla colpa grave la responsabilità amministrativa del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Università. Tale diversificato trattamento dei soggetti indicati - rispetto agli amministratori ed ai dipendenti in genere degli altri enti pubblici, nonché agli altri ordinatori di spesa operanti nell'ambito stesso dell'Università (che, invece, sono ritenuti responsabili anche per colpa lieve o negligenza) - è, invero, razionale e giustificato in base alla duplice considerazione, per un verso, del fatto che gli amministratori delle Università svolgono la loro attività gratuitamente e, per altro verso, dell'esigenza di adottare, nella specie, un metro unitario di valutazione della responsabilità che tenga conto del fatto che, nei consigli di amministrazione delle Università, sono presenti anche soggetti (come, ad esempio, i rappresentanti degli enti privati contribuenti), per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacità e da cui, quindi, non è coerentemente esigibile - nell'esercizio di una gestione economica e finanziaria, quale è, appunto, l'attività di amministrazione in questione - un grado massimo di diligenza.

    Art. 3 cost. · Art. 52 Testo unico sull'istruzione superiore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art52 · fonte del testo

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