Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (t.u. delle leggi sull'istruzione superiore), per la parte in cui limita al dolo e alla colpa grave la responsabilità amministrativa del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Università. Tale diversificato trattamento dei soggetti indicati - rispetto agli amministratori ed ai dipendenti in genere degli altri enti pubblici, nonché agli altri ordinatori di spesa operanti nell'ambito stesso dell'Università (che, invece, sono ritenuti responsabili anche per colpa lieve o negligenza) - è, invero, razionale e giustificato in base alla duplice considerazione, per un verso, del fatto che gli amministratori delle Università svolgono la loro attività gratuitamente e, per altro verso, dell'esigenza di adottare, nella specie, un metro unitario di valutazione della responsabilità che tenga conto del fatto che, nei consigli di amministrazione delle Università, sono presenti anche soggetti (come, ad esempio, i rappresentanti degli enti privati contribuenti), per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacità e da cui, quindi, non è coerentemente esigibile - nell'esercizio di una gestione economica e finanziaria, quale è, appunto, l'attività di amministrazione in questione - un grado massimo di diligenza.
Art. 3 cost. · Art. 52 Testo unico sull'istruzione superiore