Art. 28
[1]Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
[2]Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verra' determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.
[3]Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
