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[1]Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di una istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale d'ufficio, o sopra richiesta del prefetto, procedera', in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare.

[2]Le deliberazioni della giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori di esso; ma servono di titolo per domandare all'autorita' giudiziaria provvedimenti conservatorii.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art29 · fonte del testo

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