Art. 1
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[1]Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:
- a)di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanita' quanto di malattia;
- b)di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.
[2]La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
