[1]Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: 3 4

  • a)di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanita' quanto di malattia;
  • b)di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

[2]La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

[3]Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. 3 4

[4]11

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»". Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".

Testo vigente dal 14 aprile 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 396/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1988

    Il sistema di pubblicizzazione generalizzato a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza originate dall'autonomia privata, introdotto dalla legge del 1890 e tuttora vigente - pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture pubbliche che avevano ispirato la legge stessa - è incompatibile con il principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che è garantito, per quanto riguarda le iniziative private nel campo dell'assistenza, dall'ultimo comma dell'art. 38. Nondimeno, mentre relativamente agli enti di nuova istituzione il principio costituzionale ha, di già, piena operatività per effetto dell'avvenuto superamento - in sede amministrativa, di controllo e giurisdizionale - del sistema della obbligatoria pubblicizzazione, invece alla riprivatizzazione delle istituzioni preesistenti (a carattere regionale e infraregionale) può pervenirsi solo a seguito della dichiarazione di illegittimità della disposizione che tuttora la preclude; ne' a ciò può essere di ostacolo la mancanza di un'apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento in concreto della natura privata delle IPAB, sopperendo a tale carenza le possibilità già offerte dalla via giudiziale e da quella amministrativa. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. - S. nn. 173/1981, 195/1987.

    Art. 1 Sulle Opere Pie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 34/1982

    Questione infondata
    11 febbraio 1982

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate - dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 173 del 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nell…

    Art. 38 cost. · Art. 25 Sulle Opere Pie · Art. 1 Sulle Opere Pie · Art. 38 Sulle Opere Pie

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 14 aprile 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art1 · fonte del testo

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