[1]Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 90 e 93, debbono farne la denunzia alla congregazione di carita' nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

[2]Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalita' pecuniaria da 50 a 100 lire.

[3]Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei beneficii vacanti, pei quali dovra' provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art89 · fonte del testo

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