Art. 64
[1]Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, e' vietato alla congregazione di carita' accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.
[2]Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
