Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.

19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale

per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e

al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emessa il

20 aprile 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione I, sui ricorsi riuniti proposti dalla Casa di riposo "Regina

Margherita" di Sassari ed altri contro la Presidenza del Consiglio

dei ministri ed altri, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1999

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione I, con ordinanza emessa il 20 aprile 1994, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.

19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale

per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), in riferimento agli artt. 3, 18, 38,

116 e 117 della Costituzione;

che il giudizio principale, risultante dalla riunione di

dodici procedimenti, ha ad oggetto l'impugnazione, da parte di

altrettante istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (in

seguito: IPAB) operanti nella regione Sardegna, dei decreti con cui

il Presidente del Consiglio dei Ministri ne ha disposto la

soppressione ed il trasferimento ai comuni dei loro beni, attività e

personale;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,

fissando inderogabilmente le condizioni per l'esclusione del

trasferimento ai comuni ed individuando dettagliatamente gli elementi

ed i requisiti necessari ad integrare dette condizioni, in violazione

degli artt. 116 e 117 della Costituzione, precluderebbe scelte

autonome nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica,

riservata alla potestà legislativa "concorrente" della regione

dall'art. 4, primo comma, lettera h), dello statuto speciale

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

che la collocazione a livello comunale di tutte le IPAB

infraregionali, disposta senza tener conto dell'ambito territoriale

dell'attività effettivamente svolta e delle potenzialità delle

singole istituzioni, potrebbe non corrispondere ad un criterio di

razionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, con

violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, e realizzerebbe

inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad

analoghe istituzioni di carattere nazionale ed alle IPAB operanti

nelle regioni a statuto ordinario;

che, secondo il giudice a quo la mancanza di un criterio che

a'ncori la sopravvivenza degli enti in questione, eventualmente nella

veste di associazioni private, alla loro capacità di contribuire a

garantire migliori condizioni di assistenza e beneficenza pubblica,

contrasterebbe con un sistema pluralista fondato sul concorso di

tutti gli operatori al conseguimento dell'obiettivo di assicurare

agli inabili ed indigenti condizioni accettabili di vita, secondo un

principio di solidarietà sociale che lascia spazio anche

all'iniziativa dei privati;

che il terzo comma, lettera a), dell'art. 17, nella parte in

cui prevede che "sono in ogni caso soppresse" le IPAB il cui organo

deliberante sia composto in maggioranza da membri designati da enti

pubblici, sarebbe irragionevole, in quanto l'elemento prescelto

risulterebbe scarsamente significativo della natura pubblica

dell'ente, a causa delle modifiche statutarie subi'te dagli enti in

questione prima dell'entrata in vigore della Costituzione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ad

oggetto l'art. 17 del d.P.R. n. 348 del 1979, il quale, nell'ambito

del trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative

in materia di assistenza e beneficenza pubblica, disciplina la

soppressione delle IPAB operanti nel territorio regionale, ed il

trasferimento ai comuni dei relativi beni, attività e personale;

che questa Corte, con sentenza n. 396 del 1988, nel

dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge

17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB

regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere

assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora

avessero ancora i requisiti di un'istituzione privata, ha affermato

che l'art. 38, ultimo comma, della Costituzione, prevedendo che

l'assistenza privata è libera, conforma l'intero sistema

assistenziale ai principi pluralistici, e comporta quindi il

superamento del regime di obbligatoria pubblicizzazione delle IPAB,

che hanno diritto a vedersi riconosciuta una qualificazione giuridica

conforme alla propria effettiva natura;

che, in questo senso, è stato ritenuto, nella medesima

decisione, che l'art. 17 del d.P.R. n. 348 del 1979 costituisca

"utile punto di riferimento", in quanto "indica una serie di

caratteristiche e di presupposti come idonei a consentire la

trasformazione in persone giuridiche private, di enti già in

precedenza appartenenti alla categoria delle IPAB, sottraendoli così

alla soppressione prevista per le istituzioni aventi natura di enti

pubblici veri e propri";

che tale disposizione, avente natura di norma di attuazione

dello statuto regionale speciale, è finalizzata a dar vita, in

corrispondenza ai contenuti ed agli obbiettivi dello statuto stesso,

ad una disciplina che, nell'unità dell'ordinamento giuridico,

concilii, armonizzandole, l'organizzazione delle autonomie regionali

con quella dei pubblici poteri e delle pubbliche funzioni (cfr.

sentenza n. 213 del 1998), sicché non sussiste la prospettata

violazione degli artt. 116 e 117 della Costituzione;

che priva di fondamento è anche la censura riferita agli

artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, in quanto la norma impugnata,

prevedendo che le istituzioni dotate dei requisiti indicati nel

secondo comma "continuano a sussistere come enti morali, assumendo la

personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa

disciplina", garantisce il libero dispiegarsi dell'iniziativa privata

nel settore assistenziale, così soddisfacendo l'esigenza del

pluralismo istituzionale;

che neppure sussiste la violazione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione, in quanto, per le IPAB alle quali non sia stata

riconosciuta natura di istituzioni private, è riservata alla

discrezionalità del legislatore la determinazione in ordine

all'estinzione ed alla devoluzione dei relativi beni, attività e

personale ai comuni, ai quali l'art. 16 del d.P.R. n. 348 del 1979

attribuisce le funzioni relative all'organizzazione ed all'erogazione

dei servizi di assistenza e beneficenza (cfr. ordinanza n. 313 del

1988, sentenza n. 173 del 1981);

che è altresì insussistente la denunziata disparità di

trattamento rispetto ad analoghe istituzioni di carattere nazionale

ed alle IPAB operanti nelle regioni a statuto ordinario, in quanto la

norma impugnata, che s'inscrive nell'ampio processo di trasferimento

alle regioni delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza

pubblica, detta una disciplina conforme a quella degli artt. 113 e

ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aventi ad oggetto l'estinzione

degli enti nazionali ed interregionali operanti nelle materie

trasferite, e specificamente assunta quale modello normativo ai fini

delle direttive impartite alle regioni a statuto ordinario per il

riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle

IPAB regionali ed infraregionali (cfr. d.P.C.M. 16 febbraio 1990);

che la censura concernente il terzo comma, lettera a), della

norma impugnata è inammissibile, in quanto il Tribunale

amministrativo regionale ha prospettato, peraltro in termini

dubitativi, la mera eventualità che, anteriormente all'entrata in

vigore della Costituzione, le IPAB possano avere subi'to modifiche

statutarie, omettendo altresì di esplicitare quali esse siano state,

nonché le ragioni della loro eventuale incidenza sul carattere

pubblico delle istituzioni in riferimento alla fattispecie sottoposta

al suo esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979,

n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in

riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 38, 116 e

117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, lettera a),

del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975,

n. 382 e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

del Lazio, sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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