Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1984 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

((Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

  • 1)quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
  • 4)quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  • 5)nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
  • 6)nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
  • 7)nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti)). 1a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1984, n. 457

1a

La L. 6 agosto 1984, n. 457, ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.

Testo in vigore dal 29 agosto 1984 al 1 gennaio 1997

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 277/2020

    Parametro
    21 dicembre 2020

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 77 cost. · Art. 116 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/2018

    Parametro
    23 maggio 2018

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente al…

    Art. 97 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 5 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 101/2018

    Parametro
    17 maggio 2018

    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost. · Art. 48 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1963 al 29 agosto 1984. 86 parole tolte, 172 parole aggiunte in 10 capoversi.

Sono devolute alla tolto: Regione aggiunto: regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della tolto: Regione aggiunto: regione stessa:

1) tolto: nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione aggiunto: quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

aggiunto: 2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

aggiunto: 3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

aggiunto: 4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

tolto: 2aggiunto: 5) nove decimi tolto: dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione aggiunto: del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

tolto: 3aggiunto: 6) nove decimi aggiunto: del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

tolto: 4) quattro decimiaggiunto: 7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella tolto: Regione;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: 5) cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione;

tolto: 6) quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle societa' ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio aggiunto: regione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1984, n. 457

    La L. 6 agosto 1984, n. 457, ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art49 · fonte del testo

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