(( Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:

  • a)l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
  • b)i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;
  • c)i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:
  • a)l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonche' delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;
  • b)l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
  • c)l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;
  • d)i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;
  • e)l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce. Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 e' attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, e' quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale. 7. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12

1

Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".

Testo vigente dal 15 marzo 2011

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 138/2016

    Parametro
    10 giugno 2016

    riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 5/2016

    Parametro
    14 gennaio 2016

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI,…

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 5 cost. · Art. 120 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1981 al 15 marzo 2011. 115 parole tolte, 328 parole aggiunte in 12 capoversi.

Sono tolto: attribuiti aggiunto: attribuite alla regione Valle d'Aosta tolto: i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane, e dei monopoli e del lotto percette nell'ambito aggiunto: le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:

a) tolto: imposte di fabbricazione aggiunto: l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;

aggiunto: b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;

tolto: b) imposta sull'energia elettrica;

tolto: c) imposte di consumo sul caffe' e sul cacao;

tolto: d)aggiunto: c) i nove decimi della sovrimposta di confinetolto: ;

tolto: e) proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumoaggiunto: , inclusa quella sugli oli minerali. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:

aggiunto: a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonche' delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: f)aggiunto: b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

aggiunto: c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;

aggiunto: d) i nove decimi dei proventi del lottoaggiunto: , al netto delle vincitetolto: . E' altresi' attribuita aggiunto: e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;

aggiunto: e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta tolto: una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione aggiunto: i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferiscetolto: , sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situatiaggiunto: . Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 e' attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, e' quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionaleaggiunto: . 7. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12

    Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".

urn:nir:stato:legge:1981-11-26;690~art4 · fonte del testo

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