(( Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:

  • a)i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;
  • b)i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;
  • c)i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;
  • d)i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
  • e)i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non e' individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo e' effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali. 3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio e' attribuito il gettito delle imposte sostituite)) 14
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1984, n. 457

1a

La L. 6 agosto 1984, n. 457, ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.

L. 23 dicembre 1996, n. 662

2a

La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art.1, comma 145) che "Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49."

L. 24 dicembre 2007, n. 244

3

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art.1, comma 188) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

14

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 817, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 819) che "Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 818 e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali e' rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli".

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 277/2020

    Parametro
    21 dicembre 2020

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 77 cost. · Art. 116 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/2018

    Parametro
    23 maggio 2018

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente al…

    Art. 97 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 101/2018

    Parametro
    17 maggio 2018

    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2018. 204 parole tolte, 222 parole aggiunte in 9 capoversi.

Spettano alla Regione le seguenti quote tolto: fisse aggiunto: di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali tolto: riscosse nel territorio della Regione stessa:

tolto: 1) seiaggiunto: a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito tolto: dell'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiunto: dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;

tolto: 2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridicheaggiunto: b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;

tolto: 3) seiaggiunto: c) i 5,91 decimi del gettito tolto: delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 aggiunto: dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;

tolto: 4) 9,1aggiunto: d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiuntotolto: , esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni aggiunto: (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;

tolto: 5) noveaggiunto: e) i 5,91 decimi del gettito tolto: dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

tolto: 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

tolto: 7) 9,19 decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: 7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione; aggiunto: di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non e' individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale. La devoluzione alla tolto: regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi aggiunto: Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo tolto: viene aggiunto: e' effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti tolto: ed istituti. aggiunto: pubblici e territoriali. 3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio e' attribuito il gettito delle imposte sostituite

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 817, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 819) che "Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria di cui al comma 818 e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai tributi erariali e' rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817 del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli".

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art49 · fonte del testo

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