Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:

  • a)i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni;
  • b)i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
  • c)i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
  • d)i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art68bis · fonte del testo

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