Indice per libri, titoli e capi
Costituzionale
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
- Aggiornato al
- 24 febbraio 2026
- Articoli
- 70
- Versioni storiche
- 141
Titolo I — Costituzione della Regioneartt. 1-3
Titolo II — Potestà della Regioneartt. 4-11
Capo I — Potestà legislativa
- Art. 4In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell' ordinamento giuridico della…
- Art. 5Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i…
- Art. 6La Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle…
- Art. 7La Regione provvede con legge: 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei…
Capo II — Potestà amministrativa
- Art. 8La Regione esercita funzioni di programmazione nonche' funzioni amministrative nelle…
- Art. 9La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione…
- Art. 10Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni, anche nella forma di Citta'…
- Art. 11I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni…
Titolo III — Organi della Regione - Costituzione e attribuzioniartt. 12-47
Capo I — Organi della regione
Capo II — Il consiglio regionale
- Art. 13Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il…
- Art. 14Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle…
- Art. 15Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni…
- Art. 16I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato. Essi…
- Art. 17Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale…
- Art. 18Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di…
- Art. 19Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita'…
- Art. 20Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente.Esso si riunisce di diritto il…
- Art. 21Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla…
- Art. 22Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione…
- Art. 23L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal…
Capo III — Funzioni del consiglio regionale
Capo IV — La formazione delle leggi regionali
- Art. 27L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli…
- Art. 28Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato…
- Art. 29senza rubricaabrogato
- Art. 30senza rubricaabrogato
- Art. 31La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Regione con la formula: "Il…
- Art. 32La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia…
- Art. 33senza rubricaabrogato
Capo V — Il Presidente della giusta regionale e la giunta regionale
- Art. 34La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori.Un assessore assume le…
- Art. 35senza rubricaabrogato
- Art. 36senza rubricaabrogato
- Art. 37senza rubricaabrogato
- Art. 38senza rubricaabrogato
- Art. 39senza rubricaabrogato
- Art. 40L'Ufficio di Presidente della Regione o d' assessore e' incompatibile con qualunque altra…
- Art. 41Al Presidente della Regione ed agli assessori e' attribuita con legge regionale una…
Capo VI — Funzioni del Presidente della giunta regionale
- Art. 42Il Presidente della Regione: a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta…
- Art. 43senza rubricaabrogato
- Art. 44Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere…
- Art. 45Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento e'…
Capo VII — Funzioni della giunta regionale
Titolo IV — Finanze - Demanio e patrimonio della Regioneartt. 48-57
- Art. 48La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i…
- Art. 49Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie…
- Art. 50Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della…
- Art. 51Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da…
- Art. 52La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad…
- Art. 53La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con…
- Art. 54Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane…
- Art. 55Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti…
- Art. 56Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel…
- Art. 57Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli…
Titolo V — Controlli sull'Amministrazione regionaleart. 58
Titolo VI — Enti localiartt. 59-60
Titolo VII — Rapporti tra Stato e Regioneartt. 61-62
Titolo VIII — Disposizioni integrative transitorie e finaliartt. 63-70
- Art. 63Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla…
- Art. 64Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia…
- Art. 65Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre…
- Art. 66Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed entro il termine di…
- Art. 67La Regione provvedera' alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale…
- Art. 68Con legge regionale saranno stabilite le modalita' per l'inquadramento nei ruoli organici…
- Art. 69Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del…
- Art. 70Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di…
