Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),

promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1972 dal pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Le Rose Rosa e la società G.

Barberis e C., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6

dicembre 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della società G. Barberis e C.;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società G. Barberis e C.,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Le Rose Rosa e

la società G. Barberis e C., il pretore di Torino, chiamato a decidere

sulla legittimità del licenziamento intimato dalla convenuta

all'attrice, ritenuta la questione rilevante ai fini del giudizio,

sollevava d'ufficio, con ordinanza 13 luglio 1972, eccezione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 20

maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori"), in relazione all'art.

13, primo e secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma denunziata si risolve in una

vera e propria ispezione personale del lavoratore cui si riferisce,

eseguita unicamente nell'interesse del privato datore di lavoro, senza

che si persegua alcun interesse pubblico.

Sempre secondo il pretore, le norme che stabiliscono l'obbligo di

ispezioni personali - come condizione per l'erogazione di prestazioni

previdenziali - valgono a risolvere una situazione di connessione fra

l'interesse del privato assistito, al conseguimento del trattamento

economico spettantegli, e l'interesse pubblico costituito dal

perseguimento dei fini previdenziali, pubblici al punto che lo Stato li

ha assunti su di sé; per contro nell'ipotesi di cui all'art. 5,

secondo comma, legge citata, si verserebbe in una oggettiva situazione

di conflitto fra due interessi privati, omogenei e contrari, a tutela

di uno dei quali - quello del datore di lavoro - si pone l'attività

dovuta di un ente pubblico, nella specie l'INAM.

Si tratterebbe quindi di ispezioni personali poste in essere in

oggettiva violazione della libertà individuale, senza nemmeno

intervento alcuno dell'autorità giudiziaria, unica deputata a disporre

con provvedimenti motivati e sindacabili - a differenza di quanto

accade nell'ipotesi considerata - limitazioni di qualsiasi sorta alla

personale libertà del cittadino. Di qui il contrasto della

disposizione denunciata con l'art. 13 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Si è costituita la

società G. Barberis rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo

Prosperetti.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata infondata,

l'Avvocatura dello Stato ricorda che l'art. 13 della Costituzione

esprime, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il principio

tradizionale dell'habeas corpus, riguardando ogni limitazione

dell'autonomia e della disponibilità della propria persona e la

degradazione della libertà morale della stessa. ora basterebbe por

mente a che la norma impugnata si limita solamente a stabilire un onere

a carico del lavoratore di sottoporsi a questo controllo ove voglia far

considerare come giustificata la sua assenza dal lavoro a causa di

infermità, per convincersi della inipotizzabilità stessa di un

contrasto di tale norma con l'art. 13 della Costituzione.

Il mancato adempimento dell'onere - posto nell'ambito del

sinallagma contrattuale - avrebbe conseguenze infatti di carattere

puramente contrattuale e si sarebbe autorizzati a ritenere che l'art.

13 della Costituzione non risulta neppure sfiorato.

3. - Ad analoga conclusione perviene la difesa della società

Barberis. Osserva in particolare che l'art. 5 dello Statuto dei

lavoratori non ha cambiato le finalità dell'accertamento sanitario,

che, anche se operato da un ente pubblico, rimane il mezzo di prova per

la giustificazione di una assenza dal lavoro; giustificazione che

dovrà essere riconosciuta da un privato, il datore di lavoro, che poi

valuta la sanzione contrattuale da irrogare eventualmente al lavoratore

qualora i risultati del controllo, operato dai servizi ispettivi

competenti, siano negativi, comprendendo tra questi possibili risultati

anche un rifiuto immotivato della sottoposizione alla visita medica,

richiesta dal datore di lavoro.

In base a tali considerazioni, risulterebbe fugato ogni possibile

dubbio d'illegittimità costituzionale prospettabile in relazione

all'art. 13, poiché, da un lato, non sussistono poteri di coazione

del datore di lavoro né obbligo di sottoporsi a visita medica da parte

del lavoratore, e dall'altro, se anche il lavoratore sottraendosi alla

visita medica, disposta dall'ente previdenziale competente, facesse

sorgere, in mancanza di un giustificato motivo di rifiuto, nel datore

di lavoro una presunzione di inadempimento contrattuale, sarà sempre

possibile al giudice sindacare il comportamento del datore di lavoro in

ordine alle eventuali sanzioni contrattuali che questi avrà ritenuto

di applicare al lavoratore inadempiente.

4. - La difesa della parte privata ha presentato memorie in cui

ribadisce, con ampie ed approfondite argomentazioni, le conclusioni

già prese. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Torino solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970

in riferimento all'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione

sotto il presupposto: a) che i controlli disposti in ottemperanza della

norma impugnata "costituiscano vere e proprie ispezioni personali del

lavoratore cui si riferiscono, eseguite unicamente nell'interesse del

privato datore di lavoro, senza che si persegua alcun interesse

pubblico"; b) che nell'ipotesi di cui alla medesima norma "si versa in

un'oggettiva situazione di conflitto fra due interessi privati,

omogenei e contrari, a tutela di uno dei quali - quello del datore di

lavoro - si pone l'attività dovuta di un ente pubblico, nella specie

l'INAM"; c) che le ispezioni in parola "sono effettuate senza

intervento alcuno dell'autorità giudiziaria, unica deputata a disporre

con provvedimenti motivati e sindacabili - a differenza di quanto

accade nella ipotesi considerata - limitazioni di qualsiasi sorta alla

personale libertà del cittadino".

2. - La questione come sopra sollevata non è fondata, sia perché

parte da presupposti oggettivamente inesistenti, sia perché si basa su

erronee interpretazioni della norma impugnata e della norma

costituzionale di raffronto.

Il comma secondo dell'art. 5 della legge n. 30 del 1970 non dispone

ispezioni personali del lavoratore da eseguirsi nell'interesse

esclusivo del datore di lavoro. L'articolo in parola, oggetto di ampio

e meditato esame da parte del legislatore, come mostra il suo lungo

iter parlamentare, dopo avere al comma primo vietato accertamenti da

parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per

malattie o infortunio del lavoratore dipendente, determina

nell'impugnato comma secondo i soli organi tecnici dipendenti da enti

pubblici che possono effettuare i controlli delle assenze per

infermità. La norma ha lo scopo di disciplinare e sanzionare il

controllo della situazione di infermità dichiarata dal lavoratore e

nello stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il

controllo possa essere compiuto arbitrariamente attraverso sanitari o

personale dipendenti o prescelti dal datore di lavoro. Essa fornisce

sia al datore di lavoro che al lavoratore la garanzia che il controllo

sia effettuato da organi che per la loro natura ed appartenenza ad enti

pubblici siano indipendenti dagli uni e dagli altri e atti a compiere

una valutazione tecnica obbiettiva e disinteressata.

La norma impugnata pertanto non sottopone il lavoratore ad

un'ispezione personale coattiva, ma regola il compimento di una

attività attinente alla procedura stabilita dalla legge per l'assenza

del lavoratore dovuta ad infermità, procedura cui lo stesso lavoratore

dipendente ha volontariamente dato causa con la denunzia del suo stato

di infermità e che egli può in qualunque momento interrompere

rinunziando alla sua denunzia e non sottoponendosi al controllo della

situazione sanitaria personale da lui dichiarata con conseguenze

esclusivamente inerenti al rapporto di lavoro. La norma non prevede

infatti alcun mezzo coattivo per sottoporre il lavoratore a tale

controllo e tanto meno la facoltà del datore di lavoro di costringerlo

contro la sua volontà.

Non sussistono pertanto i presupposti affermati dal giudice a quo

in quanto la norma impugnata obbiettivamente tutela gli interessi e le

esigenze sia del lavoratore dipendente sia del datore di lavoro.

Non disponendo alcuna restrizione della libertà personale del

lavoratore è conseguenziale che la norma medesima non preveda

l'intervento dell'autorità giudiziaria nel regolare le modalità del

controllo.

3. - La questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe risulta

anche non fondata in quanto si basa su di un'erronea interpretazione

dell'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione.

Come è stato affermato ripetutamente dalla Corte, l'ambito

precettivo della norma costituzionale, diretta a difendere l'individuo

di fronte alla potestà coattiva dello Stato, non comprende ogni

violazione o limitazione della libertà personale, cui può essere

sottoposto in vario modo il cittadino nello svolgimento della sua

attività, ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che trae la sua

denominazione tradizionale dall'habeas corpus inteso come autonomia e

disponibilità della propria persona.

L'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 non comporta,

come si è visto, alcuna coercizione fisica sulla persona, nessuna

degradazione giuridica del lavoratore, nessuna menomazione della

libertà morale implicante un assoggettamento totale della persona al

potere altrui, ma è diretto soltanto a regolare le modalità con cui

deve svolgersi l'accertamento chiesto dal datore di lavoro

dell'infermità affermata dal lavoratore nell'ambito della procedura

prevista per il controllo delle assenze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal pretore di Torino in riferimento all'articolo 13, commi

primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 5, comma secondo, della

legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI-

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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